Smettiamola con i luoghi comuni sulla scuola privata. Le scuole non statali possono essere riconosciute paritarie se: rispettano gli ordinamenti generali dell'istruzione; accolgono tutti coloro che, accettando il progetto educativo della scuola, chiedano l'iscrizione; sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge...
Smettiamola con i luoghi comuni sulla scuola privata.
1) Nella scuola bisogna distinguere il SOGGETTO GIURIDICO (che gestisce l’istituzione scolastica) e il SERVIZIO SCOLASTICO EROGATO (che è PUBBLICO indipendentemente dalla natura, pubblica o privata del soggetto gestore) 2) Il MEDESIMO SERVIZIO PUBBLICO DELL’EDUCAZIONE E DELL’ISTRUZIONE è esercitato parimenti da: STATO (scuole statali) O ALTRI SOGGETTI PUBBLICI(scuole degli Enti Locali parificate) O SOGGETTI PRIVATI (scuole private parificate) 3) Le scuole private parificate esercitano un servizio pubblico uguale a quello esercitato dai soggetti pubblici. 4) In base alla legge 62/2000 le scuole non statali (quanto a soggetto gestore) possono essere riconosciute paritarie se: rispettano gli ordinamenti generali dell’istruzione; accolgono tutti coloro che, accettando il progetto educativo della scuola, chiedano l’iscrizione; sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (idoneità locali, abilitazione docenti, pubblicità bilanci, applicazione CCNL…). 5) La legge dice espressamente che “il sistema scolastico nazionale è costituito dalle scuole statali e da quelle paritarie” 6) Per effetto della legge 62/2000, l’atto di riconoscimento della parità non si configura più come un atto di concessione da parte dello Stato, ma come atto dichiarativo consistente nella verifica della idoneità della scuola secondo i parametri legislativamente fissati, che afferma il carattere di servizio pubblico dell’attività di istruzione da essa svolta. 7) La legge 62/2000 in Italia riconosce espressamente come “pubblico” il servizio svolto dalle scuole paritarie, anche se gestite da soggetti privati. 8) L’art. 33 Cost. rigetta la visione monopolistica, in capo allo Stato, dell’istruzione, nel senso che è attribuita ai privati la libertà di istituire scuole (comma 3) e la possibilità di ottenere, nel rispetto di determinate precondizioni, il riconoscimento paritario (comma 4). 9) Il sistema pubblico di istruzione, dunque, fa leva su una equilibrata sintesi di pubblico e privato. 10) L’art. 33 Cost. parla anche di “equipollenza del trattamento scolastico” degli alunni delle scuole non statali, con quelli delle scuole statali. L’equipollenza è stata intesa dalla giurisprudenza amministrativa non solo come equivalenza a tutti gli effetti giuridici della carriera e dei titoli scolastici degli alunni delle scuole non statali, ma “è stata estesa al profilo economico, e riferita anche alle attività, servizi e mezzi strumentali destinati alla popolazione scolastica senza distinzioni”. 11) Diventa quindi irrilevante l’elemento della natura della scuola ai fini del soddisfacimento del diritto all’istruzione e si estendono agli alunni delle scuole private le provvidenze volte a consentire l’adempimento dell’obbligo scolastico per tutti indistintamente gli studenti. 12) A tal fine, sono stati previsti speciali sussidi (nella forma di vouchers o buoni-scuola), soprattutto dalla legislazione regionale, erogati alle famiglie degli studenti, da utilizzare nella scuola scelta in adempimento della libertà di educazione. 13) Tale formula assicura la parità del diritto allo studio dello studente e non consiste in un finanziamento diretto alle scuole private, per il quale esistono posizioni divergenti con riguardo alla norma costituzionale secondo cui “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato”. 14) In ogni caso, l’art. 33, comma 3, Cost. si riferisce agli oneri per la istituzione delle scuole private, ma non per l’apprestamento del servizio scolastico da parte di soggetti privati, che partecipa della stessa funzione del servizio scolastico statale. 15) Riporto quanto detto all’Assemblea Costituente dall’on. Corbino, proponente dell’emendamento “senza oneri per lo stato”, poi approvato a stretta maggioranza dall’assemblea: “noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare”. 16) Le scuole poi si distinguono in scuole senza o con finalità di lucro (L. 62/2000 e art. 1, comma 636, L. 296/2006), in base alla natura giuridica (no profit o profit) del soggetto gestore. Ciò distingue le scuole cattoliche, di solito senza fine di lucro, dalle scuole private e commerciali vere e proprie. 17) Non si può dividere il sistema scolastico nazionale in due tronconi distinti, come di solito si fa: da una parte la scuola pubblica (erroneamente chiamando così la scuola statale) e dall’altra la scuola privata (erroneamente chiamando così le tante scuole cattoliche che assicurano il diritto all’istruzione dei cittadini e realizzano il servizi pubblico educativo). 18) Invece, scuola statale e scuola privata parificata (specie no profit) assieme attuano quel servizio scolastico ed educativo che assicura ai cittadini il diritto allo studio per tutti e nella libertà della scelta della scuola e dell’indirizzo educativo, così da realizzare integralmente entrambi i principi costituzionali: a) Il diritto allo studio per tutti, di cui all’art. 34 Cost.; b) La libertà di insegnamento di cui all’art. 33 Cost., secondo cui “enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo stato” e ”la legge deve assicurare alle scuole parificate piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali”. 19) Non si può più accettare di parlare delle scuole parificate come di istituzioni estranee e “contrapposte” alla scuola statale, perché così non è (assolvono al medesimo servizio educativo pubblico per tutti e assicurano la libertà educativa). 20) Non si può più accettare di parlare delle scuole parificate, discriminandole come soggetti “indegni” di erogare il servizio pubblico educativo, quasi vi fosse una sorta di pregiudizio razziale, sulla natura “privata” della scuola, che spesso si estende – purtroppo – alle famiglie frequentanti le suddette scuole. Detto pregiudizio è contrastante con quanto previsto dall’ordinamento giuridico e con quanto espresso dalla carta costituzionale, che assicura la libertà educativa. I vari comitati “contro” la scuola privata se ne facciano una ragione.
Stefano Spinelli
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