...una 'buona novella'? La riforma della normativa sulla droga proposta dal Gove...

Il governo ha approvato il mese scorso un disegno di legge (espressione, quindi, dell'intera maggioranza) che intende riformare la disciplina delle sostanze stupefacenti e della prevenzione e cura delle tossicodipendenze.Il metodo scelto dal governo è quello della “novella” (non c'entra il Vangelo: il termine viene usato quando, anziché riscrivere completamente la legge, si inseriscono nuovi articoli o si modificano quelli esistenti nella legge vecchia). La norma di riferimento, dunque, rimarrà il Testo Unico D.P.R. n. 309/90 (legge Jervolino ‚Äì Vassalli), con le modifiche che saranno eventualmente introdotte.Il metodo della novella, se non stravolge il sistema esistente, ha spesso il difetto di introdurre disposizioni fra loro contraddittorie, con conseguenti problemi interpretativi, soprattutto quando le novità introdotte sono molte.Si può dire ancor poco, delle novità, per cui mi limiterò ad alcuni cenni, sottolineando i passaggi più significativi della relazione (il testo che accompagna ogni disegno di legge ne illustra i princip√Æ) ed evidenziando le modifiche che faranno discutere di più.

...una 'buona novella'? La riforma della normativa sulla droga proposta dal Governo. da Giovani per i Giovani

da GxG Magazine

del 01 gennaio 2002

1. Le idee guida.

L’intenzione del governo è quella di superare gli esiti di un referendum, quello del 1993, che aveva di fatto esteso l’area del consumo depenalizzato di droghe, cancellando il concetto di dose media giornaliera, che serviva a porre il limite oltre il quale detenere sostanze stupefacenti costituiva reato. I risultati di tale consultazione sono ritenuti dal governo non più attuali, perché è mutato il quadro della situazione... Personalmente, inoltre, ritengo che gli esiti di quel referendum siano stati pesantemente condizionati dal fatto che si era svolto in concomitanza con altri, più famosi e più sentiti (dalla popoazione) referendum, quelli elettorali che hanno portato l’Italia verso il sistema maggioritario. Molta gente ha votato Sì a tutti i quesiti (cinque, se non vado errato) per paura di sbagliare. Non so, pertanto, quale sarebbe stato l’esito se il corpo elettorale fosse stato consultato solo sulla depenalizzazione del consumo di stupefacenti.

In ogni caso, il governo intende riaffermare un principio, già presente nel testo unico del 1990 e parzialmente affievolito dal referendum: drogarsi non può essere considerata una libera scelta dell’individuo, ma è un comportamento che lo Stato vede con estremo sfavore, sia per i danni che ne derivano alla salute di chi si droga, sia per le ripercussioni che il comportamento ha su chi circonda l’assuntore e per il costo sociale del recupero di una tossicodipendenza.

2. Principî ed obiettivi.

Dalla relazione governativa, sintetizzando, questi sono i principî e gli obiettivi da raggiungere:

- netta contrarietà all’uso di droghe: inasprimento del sistema sanzionatorio, anche se (si asserisce) con maggiore gradualità, cercando di coprire anche quella “zona grigia” tra spaccio e consumo personale, che spesso nasconde una rete di “microtraffici”, sottratti oggi alla sanzione penale;

- rinnovato impegno per la prevenzione;

- nessuna acquiescenza al mantenimento delle persone in stato di tossicodipendenza;

- intelligente repressione dello spaccio, mediante operazioni coordinate in campo internazionale e interno.

3. L’Organizzazione dei servizi antidroga

Non mi pare ci siano novità rileanti per quanto riguarda l’organizzazione interna della Pubblica Amministrazione che si occuperà del problema. I nomi degli organismi sono stati in buona parte cambiati e c’è un accentramento di molte competenze presso dipartimenti istituiti in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si tratta, tuttavia, di manie di protagonismo del premier, ma solo di un riflesso della riforma dei ministeri risalente al 1999 (D’Alema presidente). Rimane comunque, ad un primo sguardo, un eccesso di burocrazia...

È interessante che si prevedano stanziamenti di risorse per campagne di animazione, educazione e prevenzione, mentre ora il testo della legge parla solo di campagne informative (si tratterà di vedere, però, quanto sia solo una frase ad effetto o, viceversa, si tradurrà in operazioni concrete; in altre parole: quante risorse saranno impiegate e in che modo).

Altra novità è l’istituzione di un comitato scientifico, a livello nazionale.

Non è possibile, al momento, verificare se l’organizzazione così riformata sarà più o meno efficiente di quanto lo sia adesso. Ce lo diranno gli operator

4. Le nuove tabelle.

Si tratta di una delle novità più rilevanti e, probabilmente, di quella che farà maggiormente discutere. Nel sistema attuale, le sostanze cosiddette stupefacenti o psicotrope sono suddivise in sei tabelle, a seconda del diverso potere tossicomanico e dei possibili usi medicinali. Nella prima sono elencate le cosiddette “droghe pesanti”, nella seconda la cannabis indica e i suoi derivati, nelle altre quattro ci sono varie specie di farmaci a base di sostanze stupefacenti.

Nella proposta del governo le tabelle saranno ridotte a due: da un lato le sostanze stupefacenti e quelle psicotrope, dall’altro i medicinali contenenti le sostanze o i principî attivi, suddivisi in cinque sezioni, a seconda della diversa attitudine a dare dipendenza.

Balza all’occhio che la modifica principale è l’eliminazione della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (che nel sistema attuale, in verità, sono soltanto la cannabis indica e i suoi derivati, non il relativo principio attivo, il tetraidrocannabinolo (THC), che è già fin d’ora considerato droga “pesante”, inclusa nella tabella I).

Poiché le ricerche sulle sostanze sequestrate hanno dimostrato (secondo la relazione governativa, non dispongo di altri dati) che il quantitativo di THC è passato, in meno di vent’anni, da una media dello 0.5/1,5 %, nei derivati della cannabis, agli attuali 20/25%, ad avviso del governo si giustifica l’eliminazione della distinzione.

Attraverso queste nuove tabelle verrebbe reintrodotto, inoltre, un criterio che prevede una dose massima che può essere detenuta senza incorrere in una sanzione penale.

Non si tratta, però, di un ritorno alla dose media giornaliera (in realtà questa varierebbe notevolmente da persona a persona): sarà un limite fissato dalla legge, aggiornabile sulla base di dati elaborati dagli organismi di consulenza, allo scopo di garantire certezza ed uniformità delle decisioni dei giudici (dopo il referendum comportamenti analoghi sono stati trattati in modo diverso da giudici diversi, perché la determinazione del quantitativo che si poteva detenere per uso personale non era più fissata in tabelle, ma era lasciata al libero apprezzamento del giudice)....

5. Il sistema sanzionatorio

Innanzitutto la proposta mira a reintrodurre il comma di un articolo abrogato con il referendum, che sanciva il divieto dell’uso non autorizzato di sostanze stupefacenti. Si tratta solo dell’affermazione di un principio, perché anche nel sistema attuale usare droghe è vietato. Solo che, in seguito al referendum, l’articolo 72 del testo unico ora inizia con le parole “è consentito”, mentre prima l’incipit era ben diverso (“è vietato”): le prime parole di un articolo finiscono per dare il tono, il senso a tutto il testo; e una cosa è dire che “è consentito”, un’altra dire che “è vietato”.

La modifica più importante, per quanto riguarda le sanzioni penali, è tuttavia un’altra ed è un’ovvia conseguenza della riduzione del numero di tabelle. In sostanza, la detenzione e lo spaccio dei derivati della cannabis indica sarà punita con la stessa pena prevista per le droghe pesanti. Allo scopo di consentire al giudice di graduare meglio la sanzione, è stato diminuito il minimo edittale (cioè la pena minima che la legge consente di applicare). C’è però un rischio, che forse il governo sottovaluta: che le modifiche conducano sì ad infliggere pene più severe, ma solo per gli spacciatori ed i consumatori di cannabis. Anzi, c’è il rischio concreto che il governo finisca per premiare gli spacciatori di droghe pesanti. Spiego perché. Poiché è prassi consueta, nei tribunali italiani, che l’applicazione delle pene si attesti intorno al minimo edittale il risultato che (mi auguro involontariamente) il governo finirà per ottenere sarà quello di una sostanziale diminuzione delle pene che saranno inflitte ai piccoli spacciatori e ai consumatori di droghe ex pesanti, di contro all’aumento di quelle per i medesimi comportamenti che abbiano però ad oggetto marijuana o hascisc.

Ci sono poi nelle norme le indicazioni che non consentiranno più il cosiddetto “uso di gruppo”, in cui era considerata penalmente irrilevante anche la detenzione di quantitativi elevati di sostanza, purché si riuscisse a dimostrare che era stata acquistata in nome e per conto di un gruppo di persone, per farne uso assieme, senza alcun margine di guadagno per chi se la procurava... In effetti, in molti casi si trattava di un escamotage, una strategia per coprire alcune operazioni che altro non erano che spaccio.

Punendo anche gli spacciatori più piccoli (che fino ad oggi se la cavano se l’autorità giudiziaria non riesce a dimostrare che la sostanza non è detenuta per uso personale), la riforma si pone l’obiettivo di scoraggiare la detenzione di quantità medie, agevolandol’attività repressiva e costringendo a maggiori difficoltà gli spacciatori...

Servirà? Ce lo dirà la prassi, se la riforma sarà approvata. Purtroppo abbiamo esperienza che la sanzione penale non porta a grandi recuperi e non ha l’efficacia deterrente che le si vuole attribuire.

Saranno comunque mantenute le possibilità, per i tossicodipendenti, di avvalersi di numerose alternative al carcere, anche presso strutture private convenzionate.

Le sanzioni amministrative, previste per le ipotesi che la detenzione della sostanza non configuri reato mi sembrano un po’ inasprite. Non vi è più traccia della procedura che prevedeva, per chi veniva scoperto una prima volta a detenere una piccola quantità di sostanza, una semplice “ramanzina” negli uffici della prefettura, con l’invito a non farlo più (si riferiva infatti alle sole droghe leggere). In futuro, pare, scatteranno comunque una o più sanzioni amministrative (ritiro della patente, del passaporto, del porto d’armi, etc.).

Saranno introdotte poi alcune misure assimilabili alle cosiddette “misure di prevenzione”: servirebbero a impedire che soggetti a rischio mettano in pericolo la salute o l’incolumità pubblica (ad es. guidando, aggirandosi all’uscita delle scuole...). Il problema è che, così com’è formulato, l’articolo è fin troppo generico e non garantisce una sufficiente tutela della libertà personale. Non convince, poi, l’atttribuzione ai giudici di pace del compito di convalidarle. Potrebbero esserci eccezioni di incostituzionalità.

6.La prevenzione.

Viene data molta importanza, dal disegno di legge, al sistema di prevenzione, attraverso le scuole, inserendola opportunamente nei programmi e nelle attività di educazione alla convivenza civile e non solo, come avveniva prima, in quelli di educazione alla salute (nelle premesse si è detto che la tossicodipendenza non è solo un problema sanitario, ma anche e soprattutto sociale).

Alcuni appunti, tuttavia: non è chiaro quali saranno le risorse che saranno a ciò destinate (nella norma vecchia, quantunque meno dettagliata e scritta in modo più generico, c’erano alcune indicazioni di finanziamento e sappiamo che, talora, la Moratti e Tremonti battibeccano...); sono spariti,mi pare, i riferimenti al coinvolgimento delle associazioni familiari (e penso che sia un male) e alle associazioni giovanili (non so che cosa la legge intenda; se sono l’arci e i no global disobbedienti, forse, non è un male...; se magari ci fosse spazio per alcune associazioni come la nostra ritengo sarebbe un bene).

8. L’Equiparazione pubblico- privato

Appare a prima vista apprezzabile, anche se alcune norme saranno da calibrare meglio, è il riconoscimento dell’attività delle numerose strutture private (soprattutto cattoliche, aggiungo io) che operano nel settore: si stabilisce che svolgono un servizio pubblico e, a determinate condizioni, poptranno svolgere funzioni fino ad ora riservate agli spesso farraginosi S.e.r.t. delle aziende sanitarie pubbliche. Ci sarà tuttavia chi meglio di me potrà spiegarvi se ed in che misura tali modifiche siano valide.

Credo che il dibattito che si aprirà sarà ampio e mi auguro che non si fermi solo alle grida di allarme dei fumatori di spinello. Occorrerà cogliere l’occasione per far sì che la riforma non diventi un’occasione mancata, intervenendo con coscienza nelle discussioni, con l’obiettivo di aiutare chi deve decidere, perché ogni decisione abbia come fine ultimo il bene dell’uomo. Guai a lasciarci sedurre dai furbacchioni dei mass media, che cercheranno di distogliere i nostri sguardi dal fatto che dietro al problema droga c’è un universo di giovani che soffrono e non di mattacchioni che si divertono...

Andrea Ghidina avvocato e cooperatore salesiano

Andrea Ghidina

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