Risposta di Vescovi alle suppliche di Don Bosco - Commendatizia - del Vicario Generale capitolare di Acqui; del Vescovo di Asti con una sua lettera - Dell'Arcivescovo Cardinale di Ancona e dell'Arcivescovo di Torino - Lettera confidenziale di Mons. Riccardi al Card. Quaglia sulla commendatizia da lui consegnata a Don Bosco - Sue osservazioni trasmesse allo stesso Cardinale intorno alle Costituzioni della Pia Società - Don Bosco chiede licenza all'Arcivescovo di mandare un Prete a dir messa in un Istituto di Suore.
del 04 dicembre 2006
Man mano che i Vescovi ricevevano le suppliche di Don Bosco chiedenti le Lettere Commendatizie per l'approvazione della Pia Società, giungevano a lui le risposte quasi tutte favorevoli, che riferiamo per ordine di tempo.
Il Vicario Capitolare di Acqui scriveva:
 
FRANCESCO CAVALLERI, DOTTORE D'AMBE LEGGI, CANONICO PREVOSTO DI QUESTA CHIESA CATTEDRALE DI ACQUI, CAVALIERE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO, VACANTE LA SEDE VESCOVILE VICARIO GENERALE CAPITOLARE.
 
Viste ed esaminate le Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, di cui è superiore generale il zelantissimo sacerdote Don Giovanni Bosco;
Informati che, laddove detta Società venne già stabilita e messa alla prova, grandissimo è il vantaggio sia spirituale sia temporale che ne traggono le Parrocchie, gli Ospedali, le carceri e la tenera gioventù al cui bene sono particolarmente diretti gli sforzi dei benemeriti e lodevolissimi membri della medesima;
Considerato il tenore del Decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari 23 luglio 1864, con cui il Sommo Pontefice Pio IX amplissimis verbis memoratam Societatem laudavit atque commendavit;
Ritenuto pure che giusta il prelodato Decreto parrebbe quasi definitivamente costituita la ridetta Società nella persona del summenzionato Superiore Generale, che deve durare in carica per tutta la vita;
Sicuri di recare un gran bene alla Religione nostra santissima, non possiamo a meno anche noi di encomiare altamente la più volte nominata Società di S. Francesco di Sales, e far voti perchè la S. Sede degnar si voglia di approvarne in modo definitivo le Costituzioni, onde si possa assicurarne l'esistenza in faccia alla Chiesa, conservare l'unità di spirito e di disciplina, e così promuovere ognora più il maggior bene a cui tende.
 
Acqui, 28 febbraio 1868.
 
CAVALLERI, Vic. Gen. Cap.
 
P. BATTAGLIA, Segretario.
 
Il Vescovo di Asti:
Asti, 4 marzo 1868.
 
M. R. e Carissimo sig. Don Bosco,
 
Mi approfitto della gentilezza del rev.mo sig. Canonico Molino per mandare alla S. V. Molto Rev.da e la Commendatizia chiestami e le remissorie pei due chierici Merlone e Fagnano. Io spero che questi due buoni giovani continueranno zelanti nella Congregazione di San Francesco di Sales; ma quando per circostanze straordinarie se ne dovessero separare, e desiderassero ritornare in patria, non sarà loro difficile l'ottenere dal rev.mo Mons. Vescovo di Casale la facoltà. Io intanto auguro di cuore a Lei, che possa ottenere da Roma ciò che piamente desidera a vantaggio della cristiana gioventù; ed ai carissimi chierici Merlone e Fagnano, che possano riuscire due buoni ministri di Dio; e raccomandandomi alle loro orazioni di cuore me le professo
aff.mo come fratello
CARLO, Vescovo d'Asti.
 
CAROLUS SAVIO, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA, EPISCOPUS ASTENSIS ET PRINCEPS, SS. D. N. PII PAPAE IX PRAELATUS DOMESTICUS AC PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS.
 
Visis Constitutionibus Piae Societatis Taurini erectae sub invocatione S. Francisci Salesii Nobis oblatis a R. D. Sacerdote Johanne Bosco, Societatis eiusdem Fundatore ac Rectore;
Viso item Decreto S. Congregationis Episcoporum et Regularium dato sub die 23 Iulii 1864;
Quum adolescentes non pauci huis Nostrae Dioecesis praeteritis annis et in praesens adhuc apud antedictam Societatem sub disciplina praelaudati Sacerdotis Johannis Bosco pie ac religiose in artibus addiscendis, vel etiam in clericali militia excolenda, educati sint et edoceantur;
Requisitioni Nobis desuper factae libenti animo annuentes, memoratae Societati hoc laudis testimonium concedimus eamque omni quo decet obsequio SS. Domino Nostro Papae humiliter commendamus
 
Dat. Astae, die 4 martii 1868.
 
CAROLUS, Episcopus.
 
SCOPELLO Pro - Cancell. Ep.
 
Il Card. Antonucci, Arcivescovo - Vescovo di Ancona:
 
Carissimo Don Bosco,
 
A seconda del suo desiderio manifestatomi con il suo foglio del 10 febbraio p. p. ho scritto con sommo piacere al Santo Padre l'acclusa lettera commendatizia e la dirigo a lei, a sigillo alzato, affinchè dopo di averla letta e chiusa possa inoltrarla al suo alto destino.
Mi raccomandi al Signore e mi creda sempre con vera stima e sincero attaccamento,
 
Ancona, 6 marzo 1868,
 
Il suo aff.mo di cuore
A.     B. Card. ANTONUCCI Arc. V.
 
 
ALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PIO PAPA IX.
 
Beatissime Pater,
 
Inter caetera charitatis Instituta quae extremis hisce temporibus ad Dei gloriam Catholicaeque Ecclesiae utilitatem surrexerunt, peculiari quadam existimatione dignam sum semper arbitratus Congregationem illam, quae a Sancto Francisco Salesio nomen habet, a Sacerdote Joanne Bosco Augustae Taurinorum fundatam. Quae quidem exiguis licet initiis exorta, quod meis vidi oculis dum S. Sedis Nuntii munere decoratus illic immorabar, brevi temporis intervallo adeo altas defixit radices ut ad spiritualem animarum profectum, imprimisque ad Christianae adolescentium educationis incrementum mirabiliter creverit ac pullulaverit. Equidem ea tempestate in deliciis habebamilla loca invisere, viridariorum ad instar amoena ac spatiosa, vulgo Oratori Festivi, quae summa mei animi laetitia veram salutis arcam semper reputavi, quia innumeri adolescentes derelicti ac pauperes in ea diebus festis collecti, solerti atque pia Praesidis eiusque operariorum, qui modo centenarium numerum attingunt, industria, mane S. Missae Sacrificio aderant, reficiebantur Sacramentis, divinique verbi pabulo nutriebantur, dum vespertinis horis, persolutis pietatis exercitiis, ludis ac oblectamentis sese exhilarabant.
Nec inter tam angustos limites sese continebant Fundatoris ac sacerdotum studium et sollicitudo. Eorum enim cura quaedam Domus seu Hospitia aperta sunt, in quibus mille et amplius adolescentes aut gratuito, aut pertenui mercede recepti, non modo scientia et Religione instituuntur, verum etiam in aliquo artis genere exercentur: eo quidem fine ut praeter tutum ad pietatem iter habeant etiam quo futuris annis honeste vitam traducant.
Inter hos non desunt nonnulli qui, studiorum curriculo rite absoluto, Ecclesiasticam militiam arripiant.
Interea Antistitum desideriis etiam obsequentes Congregationis huius Sacerdotes, quocumque Christianae Religionis urgeat necessitas, in urbibus, pagis, carceribus et nosocomiis qua cathechesibus, qua concionibus, qua aliis pietatis exercitiis, prout mihi indubiis constat documentis, indefesso zelo, summoque animarum lucro adlaborant. Memorata enim Societas sicut singularem Episcopis subiectionem et reverentiam profitetur, sic Summum Pontificem et Sedem Apostolicam devotissimo obsequio ac observantia prosequitur.
Nec minori laude digna est haec Societas, quod sua cura aliquot abbine annis ad hunc usque diem sanae doctrinae libelli in lucem prodeant tamquam antidotum adversus nefariorum scriptorum colluviem, quae singulis horis in rudes ac idiotas impune diffunduntur.
Nec mirum si hanc Congregationem tam bene de Christiana Republica meritam complures Episcopi apud se desideraverint, suumque iam in sinum receperint.
Tot uberes ac praeclari fructus nulla ex alia ratione videntur esse repetendi quam ex directionis unitate ac ab unione illa, quae mirum in modum elucet inter ea membra, quibus ipsa constat Societas, quaeque in unum veluti corpus colligata sub Constitutionibus reguntur magnam prudentiam ac pietatem redolentibus.
Ideo non sine animi mei consolatione percepi vigore Decreti S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 23 Iulii 1864 a Sanctitate Vestra praefatam Societatem uti Congregationem Votorum Simplicium sub regimine Moderatoris Generalis amplissi is verbis fuisse laudatam ac commendatam.
Quamobrem maioris Dei gloriae incensus desiderio, animarumque utilitate extimulatus, ac etiam in grati animi mei argumentum erga piam hanc Societatem, quae modo non paucos huius civitatis ac Dioecesis infortunatos adolescentes orphanos propter ultimam Choleramorbi tristissimam invasionem tam liberaliter ac peramanter alit et instituit, humillimis precibus Sanctitatem Vestram exoro, ut praefatae Societatis Regulas a me attente perlectas dignetur approbare, quae per Apostolicam Auctoritatem veluti super firmissimo erecta fundamento, iuxta propositum sibi finem ad Ecclesiae Catholicae emolumentum valeat perdurare.
Interim Apostolicam benedictionem adprecatus, Vestros SS. Pedes humiliter deosculor.
Sanctitatis Vestrae,
 
Dat. Anconae, Pridie Nonas Martii MDCCCLXVIII.
 
Humillimus, Obsequentissimus et Addictissimus
Famulus Subditus et Creatura
 
ANTONIUS BENEDICTUS Cardinalis ANTONUCCI, Archiepiscopus, Episcopus Anconitanus et Humanensis.
 
L'Arcivescovo di Torino:
 
ALESSANDRO OTTAVIANO RICCARDI, DEI CONTI DI NETRO, PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA ARCIVESCOVO DI TORINO, ECC.
 
Nulla standoci più a cuore che di promuovere la gloria di Dio e promuovere con tutte le nostre forze la salute del prossimo, ci tornò gratissimo ricevere dal Sac. Don Giovanni Bosco vive istanze, affinchè volessimo raccomandare alla S. Sede la Pia Società di S. Francesco di Sales, di cui Egli è Supremo Rettore, per la definitiva erezione della medesima in Congregazione religiosa.
Considerando adunque il fine che la Pia Società si propone, e vedendo il bene che essa fa principalmente nel raccogliere e addottrinare nella S. Legge di Dio tanti poveri giovanetti, che sarebbero, abbandonati e in pericolo di correre la via della perdizione:
Visto i decreti di approvazione della medesima, emanati dal Nostro Predecessore Mons. Fransoni di f. m. i quali, quantunque si riferiscano alla Società quando non si proponeva che di catechizzare i ragazzi nei giorni festivi e raccoglierli per iniziarli ad un'arte o mestiere, tuttavia tornano a gran lode della medesima;
Ritenuto che il S. Padre per organo della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari degnava di lusinghiere parole la Pia Società e le dava quasi un principio di approvazione, nominandone superiore generale a vita il Sac. Don Giovanni Bosco e riconoscendola quale Congregazione con voti semplici sotto la giurisdizione degli Ordinarii Diocesani, differendo a tempo più opportuno l'approvazione delle Costituzioni in allora presentate:
Considerando che molti Vescovi degnavano già di appoggiare presso la S. Sede la domanda ad essa inoltrata dal Sac. Don Bosco per l'approvazione della Società, in vista del bene che opera e che potrebbe operare maggiore se fosse dalla Sede Apostolica approvata; volendo dare una prova della benevolenza nostra al Sac. Bosco ed alla Società da cui è capo, approviamo anche noi quanto dal nostro antecessore di f. m. venne operato a riguardo della medesima e facciamo vive istanze alla S. Sede affinché, esaminate e corrette le Costituzioni proposte dal Sac. Don Bosco superiore generale e che formano in oggi la base della Società, si degni di approvarle e dare così stabile e definitiva esistenza per parte della Chiesa alla Congregazione suddetta, nel modo e forma che alla S. Sede parrà beneviso, parendoci che ciò non possa riuscire che di vantaggio alla Chiesa e di bene al prossimo.
 
Dato a Torino, dal nostro Palazzo Arcivescovile, addì 7 marzo 1868.
ALESSANDRO, Arcivescovo.
C.     ASTENGO ANDREA, Seg.
 
Consegnata a Don Bosco questa Commendatizia, nella quale già chiare apparivano alcune riserve, l'Arcivescovo di Torino così scriveva confidenzialmente al Cardinale Prefetto della Congregazione dei Vescovi e regolari, che era allora l'Em.mo Card. Angelo Quaglia:
 
Eminenza Reverendissima,
 
Il Sac. Don Giovanni Bosco Institutore e Rettore della Pia Società di S. Francesco di Sales, mi faceva vive istanze affinchè gli rilasciassi una commendatizia per ottenere dalla S. Sede che la Società predetta venisse approvata come Congregazione religiosa a norma delle Costituzioni da esso lui presentate. Volendo quanto è da me secondarlo in questo suo desiderio, per quella sola parte che io credo la sua istituzione vantaggiosa alla Chiesa, gli rilasciai la commendatizia che unisco per copia. Da essa Vostra Eminenza Rev.ma può rilevare che la mia approvazione si riferisce alla Società, quando non si proponeva altro scopo che raccogliere e catechizzare i ragazzi ed avviarli a qualche arte o mestiere e che, se ne imploro la erezione in Congregazione religiosa, subordino questa domanda ad una savia revisione e correzione delle Costituzioni da farsi dalla S. Sede. E, veramente se io non fossi persuaso che codesta Sacra Congregazione modificherà essenzialmente le Costituzioni presentate, non mi sarei giammai indotto a questo passo, per quanto la mia opposizione avesse potuto recarmi dei gravi dispiaceri, giacchè crederci tradire il mio dovere di Vescovo se io lui facessi patrocinatore di una Congregazione, che ove fosse approvata tal quale si propone, non potrebbe riuscire che a gravissimo danno della Chiesa, della Diocesi e del Clero.
Nell'interesse pertanto della Congregazione medesima e pi√π ancora nell'interesse della Chiesa, credetti bene fare a parte le osservazioni pi√π ovvie che mi si presentarono nel leggere le Costituzioni proposte, notando pure in margine alcuni articoli di esse che lui sembrano bisognevoli di riforma.
Temendo poi che la mia ragione avesse potuto ingannarmi, volli sottomettere le Costituzioni in discorso all'esame del Sig. Durando Maria Antonio, Visitatore della Missione, uomo sperimentato e dotto, stimato ed apprezzato da tutti, il quale trovò egli pure che erano meritevoli di riforma.
Tutte queste osservazioni pertanto sottometto alla savia considerazione di V. Eminenza Rev.ma, affinchè si degni di averle presenti quando codesta Sacra Congregazione sia chiamata ad esaminare le Costituzioni di cui è caso. Ben vorrei che la Pia Società trovasse modo di perpetuarsi ed estendersi, ma vorrei pure che si restringesse allo scopo per cui venne istituita, e che si vedesse di eliminare qualunque inconveniente che dalla sua erezione in Congregazione Religiosa tic può nascere. Anzi vorrei fare ancora una preghiera a codesta Sacra Congregazione e sarebbe che prima di dare qualunque approvazione si degnasse di incaricare qualche persona estranea, pia, dotta, sperimentata, e pratica di educazione della gioventù, di venir sul luogo ed esaminare le cose e riferirne. Questa ispezione fatta all'insaputa di tutti potrebbe forse rivelare molti inconvenienti che sfuggirono alle mie osservazioni e illuminare la S. Congregazione che potrebbe così con maggior cognizione di causa emendare e rifare le Costituzioni, adattandole ai bisogni delle Costituzioni medesime e dei tempi nei quali viviamo
E nella fiducia che sia l'Eminenza Vostra Rev.ma, come codesta S. Congregazione, terranno conto di quanto ho avuto l'onore di rappresentarle nell'interesse della Chiesa e della Pia Società, colgo ben di buon grado la favorevole occasione per aver l'onore di rassegnarmi con profondo rispetto e pari considerazione,
Di Vostra Eminenza Rev.ma,
 
Um.mo, Dev.mo, Obbl.mo Servitore
ALESSANDRO, Arcivescovo di Torino.
 
Torino, 14 marzo 1868.
 
Osservazioni intorno alle Costituzioni proposte dal Sac. Don Giovanni
Bosco per la Congregazione di S. Francesco di Sales.
 
I. - L'approvazione data dall'Arcivescovo di Torino e da chi aveva l'amministrazione della diocesi (Cost. pag. 3 e 4) non riguardava che i primi due scopi propostisi dalla Pia Società, quello cioè dell'istruzione religiosa nei giorni festivi ai ragazzi dell'Oratorio e l'altro di raccogliere i ragazzi abbandonati per avviarli ad un'arte o mestiere. E così avesse continuato sempre allo stesso modo. Volendo ora la Società trasformarsi in Congregazione ed estendere la sua sfera di azione, è necessario che si abbia di mira così il suo intrinseco modo di essere, come il fine che si vuole proporre, esaminandone attentamente le Costituzioni per vedere se corrispondono a questo fine, senza punto badare alle approvazioni anteriori. A me sembra che ove la Congregazione eliminasse lo scopo, in cui pare àvvi di preferenza, di educare il giovane clero, sostituendosi per dir così ai Vescovi, e si restringesse: 1° Agli oratorii domenicali; 2° a raccogliere i fanciulli abbandonati, ecc. per incamminarli ad un'arte o mestiere; 3° a somministrare a quelli che mostrano maggior attitudine i mezzi di potersi istruire; 4° ad essere i soci a disposizione dei rispettivi Vescovi per catechizzare le popolazioni delle campagne, e venire in aiuto ai curati; 5° ad evulgare buoni libri a mitissimo prezzo; - sarebbe assai meglio.
II. - La Congregazione secondo l'art. 1° del n. 3° consta di sacerdoti, chierici e laici. Questi laici non si dice che siano oblati, cioè conversi; oppure una classe di socii perfettamente eguale agli altri, aventi i medesimi diritti e che potrebbe per conseguenza pervenire alla direzione della Società, non essendone esclusa dalle Costituzioni. Non è detto se possono continuare nello stato laicale, anche quando sieno definitivamente professi, o vengano eletti a qualche carica. In una parola un laico può divenire Superiore Generale, e può eleggere altri laici al governo della Congregazione.
III. - I socii devono, secondo le Costituzioni, scientiarum studio se ipsos perficere prima di attendere alla cura degli altri. Ma non si accenna neanco di passaggio quali studii dovranno fare i laici e quali i chierici. Il tutto quindi sarà rimesso all'arbitrio del superiore, cui si riferisce dalle Costituzioni autorità troppo estesa ed arbitraria, e il quale potrebbe, in caso di bisogno, presentare agli ordini sacri chierici che non avessero fatto gli studii necessari per la carriera ecclesiastica e senza la dovuta vocazione ed educazione. Starà poi sempre a lui solo prescrivere gli anni da dedicarsi agli studii ecclesiastici, il come dovranno essere fatti, se nei seminari vescovili o sotto professori speciali, se ciascuno alunno in privato, o tutti riuniti. Non è provvisto nelle Costituzioni, se gli alunni della Società debbano durante gli anni di studio essere liberi dall'attendere all'istruzione altrui, o se siano obbligati a prestare servizio siccome i socii non studenti e non chierici. L'uso attuale è che molti dei chierici fanno da Prefetti o Maestri ai ragazzi ricoverati e non possono applicarsi quindi agli studii ecclesiastici, compiono questi studii in privato, e senza professori speciali. Una parte di essi frequenta le scuole del Seminario, perchè obbligati dall'Ordinario Torinese, ma àvvi a credere tutto che liberi dalla sua dipendenza faranno come gli altri e come pare sia lo spirito dell'Istituto. Questo sistema non può che tornare di grave danno alla Chiesa ed al clero. Non essendo infatti i socii chierici obbligati che per un triennio possono liberamente abbandonare la Congregazione e si avrà così un clero che non sarà istruito, né educato convenientemente.
IV. - Nell'art. 4° del n.4. è detto che i chierici e i sacerdoti che possedono patrimonio, o benefizi semplici, li riterranno anche dopo i voti. Mentre si provvede con queste disposizioni al bene materiale della Congregazione e dei socii si dannifica grandemente la diocesi, perchè il clero essendo investito di essi nell'unico fine di avere ministri che possano servire la diocesi, dando il nome alla Congregazione, non restano più al servizio di essa e tuttavia continuano a godere i benefizii, togliendo ai Vescovi i mezzi di provvedersi di altri in loro vece.
V. - Non pare conveniente che la Congregazione si assuma il còmpito di tenere giovani che aspirano al Ministero ecclesiastico, come sembra si abbia di mira all'art. 5° del n. 3, quando per altro non siano alunni della medesima. I chierici non appartenenti alla Congregazione dovrebbero dipendere esclusivamente dagli 5° Stabilire di questi Seminarii non può che tornare a pregiudizio dell'autorità vescovile, fomentare divisione nel clero, rallentare la disciplina, danneggiare gli studii. Si dovrebbe quindi rimettere i giovani che aspirano al Ministero Ecclesiastico ai rispettivi Vescovi appena assumono l'abito clericale, affinchè siano da essi educati secondo lo spirito delle rispettive diocesi. La Congregazione dovrebbe contentarsi di prepararli al chiericato, a meno che il Vescovo non credesse conveniente di affidarle il Seminario Vescovile.
VI. - Non è provvisto perchè i chierici della Congregazione abbiano patrimonio ecclesiastico per la Sacra Ordinazione, giacché, secondo l'art. 4° del n. 8, si vorrebbero far ordinare a norma dei privilegi degli Ordini Regolari. È tuttavia necessario che ne siano provveduti potendo uscire a piacimento od essere mandati via. Mentre poi si accorda ai Superiori la facoltà di espellerli, ai socii quella di uscire, non si provvede per gli Ordinarii che devono accettarli, i quali potranno trovarsi così nel duro caso di dover accettare nel loro clero soggetti che non avrebbero forse mai ammesso a farne parte ecc. ecc., e che per giunta saranno senza patrimonio.
VII. - All'art. 3° del n. 13 è detto che per venire ammesso alla Congregazione si dovrà fare un anno di tirocinio, ma non si dice né dove, né come. Sarà quindi comune il tirocinio degli alunni chierici e dei laici ed eguale la educazione data a tutti e gli alunni chierici saranno mescolati non solo co' socii laici, ma coi ragazzi, coi quali in oggi i socii convivono.
VIII. - Dall'art.7° dello stesso numero apparisce che faranno parte della Congregazione eziandio quelli che vorranno entrarvi anche solo per causa di studii. Questi non avendo altra intenzione che con i loro studii non potranno certo avere lo spirito che si richiede nei chierici e tuttavia formeranno un corpo solo con essi.
IX. - Non si può comprendere a che cosa possa riuscire una Congregazione composta di tanti elementi così disparati e che non possono avere unità di fine. Il Collegio di Torino è già un caos fin d'ora, essendo mescolati artigiani, studenti, laici, chierici e sacerdoti. Lo diventerà sempre più estendendo la sua sfera di azione.
Per le altre osservazioni si vedano le annotazioni fatte in margine ai rispettivi articoli della copia delle Costituzioni che si unisce.
 
                  Torino, dall'Arcivescovado, addì 1° marzo 1868.
ALESSANDRO, Arcivescovo.
 
Le annotazioni erano fatte da Monsignore in margine al libretto delle Regole stampate nel 1864, che noi abbiamo riferite in appendice al N. 7 nel vol. VIII, pag. 1058: ed erano le seguenti:
 
Pag. 3 (N. 2) Eiusdem Societatis origo. - Ved. Osservazioni a parte.
”      4 (N. 2) - Vedi osservazioni a parte.
”      6 (N. 3) art. 1 e 3 - Vedi osservazioni a parte.
”      7 (N. 3) art. 5° - Vedi osservazioni a parte.
” ”       (In fine) - Non tutti attendono agli studii classici.
”      9 (N. 4) Art. 4° - Vedi osservazioni a parte.
” ”        (N.4) Art. 5° Non sarebbe conveniente che il
                    Superiore Generale desse conto annuale al
                    Capitolo, onde evitare qualunque frode?
”    10 (N. 4) Art. 9° - Vedi osservazioni a parte.
”    11 (N. 5) Art. 6° - Non è troppo? - Mi pare che una
                      obbligazione di tale natura ecceda i limiti del
                      giusto. La coscienza si apre al Confessore.
”     12 (N.6) Art. 2° - Ancora non esistono celle, ma i socii
                     convivono coi ragazzi.
”     15 (N. 8) Art. 3° - Le ultime parole di questo articolo
                      rendono illusoria la giurisdizione vescovile.
” ”         (N. 8) Art. 4° - Vedi osservazioni a parte.
”     16 (N. 9) Art. 2° - Contrario all'articolo 10 del N. II°.
” ”         (N. 9) Art. 4° - Di quasi impossibile esecuzione.
”     17 (N. 9) Art. 7° - Gli articoli aggiungendi potrebbero
                      ledere i diritti dei Vescovi; non dovrebbero
                      quindi aver valore senza l'approvazione della S.
                      Sede.
” ”      (N. 9) Art. 8° - Non sarebbe meglio che gli succedesse
                   di diritto il Prefetto già cognito degli affari?
” 18 (N. 10) Art. 1° - Vedi osservazioni a parte.
” 19 (N. 10) Art. 3° - Ultima parte - Vedi osservazioni a
                    parte.
” 19 (N. 10) Art. 5° - Verso il fine. Nel caso che dopo la 2° e
                    3° votazione non si ottenessero le due terze parti
                    dei voti quid agendum? La regola non prevede
                    questo caso.
” 23 (N. 12) Art. 2° - Non si capisce che cosa spetti
                    all'Ordinario diocesano e che cosa al Rettore.
” 25 (N. 13) Art. 3° Vedi osservazioni a parte.
” ”     (N. 13) Art. 4° E dopo il terzo triennio.
” 26 (N. 13) Art. 5 Sarebbe contrario all'articolo che mette i
                    laici come socii.
” ”     (N. 13) Art. 7° - Vedi osservazioni a parte.
” 27 (N. 13) Art. 10°' - Non si dice quali voti, se o perpetui
                     o temporanei. Eppure è di grande importanza
                     dichiararlo.
”  28 (N. 14) Art. 2° - La restrizione pare troppo estesa e
                     può dare occasione a gravi disordini. Non si
                     dice poi se il confessore debba essere socio e
                     se debba essere approvato dall'Ordinario.
”  33 (N. 16) Appendix de externis, Art1°' - Vedere se questi
                     affigliati siano ai nostri tempi di convenienza.
 
Questo incartamento fu spedito alla Sacra Congregazione dei Vescovi senza che Don Bosco ne avesse notizia.
Mancanza di conoscenza del vero stato delle cose, sospetti sulle intenzioni di Don Bosco, pregiudizi, timori di pericoli che non esistevano, false interpretazioni di articoli, esigenze che pel momento non si potevano soddisfare, giudizi azzardati, avevano dettate quelle osservazioni. L'Arcivescovo però teniamo a ripeterlo non agiva per mal animo, ma per i ragguagli inesatti e i commenti di certi dottori antiquati e ostili a Don Bosco.
E vero che la Pia Società non era ancora intieramente formata, è pur vero che qualche sua regola aveva bisogno di essere ritoccata, ma il gran bene che aveva già prodotto manifestava ad evidenza, a chi voleva vederlo, come fosse animata dallo spirito del Signore.
E Don Bosco, in questi giorni, come aveva sempre fatto,  dava una prova di doverosa deferenza al Superiore Ecclesiastico.
 
Rev. sig. Don Bosco,
 
La Suor Clarac, delle Suore della Carità, mi dice che la S. V. M. R. desiderava il mio assenso perchè un suo sacerdote si recasse all'Oratorio aperto dalla medesima a celebrare ed a fare qualche istruzione. Non avendo motivo di dissentire, annuisco pienamente alla fattami domanda.
Il Signore le conceda ogni benedizione e mi creda di Lei
 
Torino, 16 marzo 1868,
Dev.mo Servo
ALESSANDRO, Arcivescovo.
 
Suor Luigia Clarac aveva fondato in Torino l'Istituto di S. Maria.
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