Il diritto all'informazione nasce dal bisogno che l'uomo ha d'informarsi e di conoscere la realtà che lo circonda, attraverso la diffusione del sapere comune.
del 12 gennaio 2009
Il diritto all’informazione nasce dal bisogno che l’uomo ha d’informarsi e di conoscere la realtà che lo circonda, attraverso la diffusione del sapere comune.
Come diritto fondamentale, o diritto di libertà o diritto dell’uomo, trova i suoi fondamenti già nel XVIII secolo.
Sono esempi di questo genere le Dichiarazioni dei diritti del periodo illuministico, da quella dello Stato della Virginia (1776) a quella francese (1789).
In particolare nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 (Francia), all’art. 11 si riconosceva per la prima volta come “ la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.
In tale linea si colloca il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti del 15 dicembre 1791 per cui “ il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti”.
Oggi la storia del diritto all’informazione può essere letta all’interno di Dichiarazioni, Patti e Trattati Internazionali e delle Costituzioni dei singoli Stati e sembra snodarsi in vari settori:  pubblici poteri, trasparenza, ambiente, pubblica amministrazione e pubblici servizi.
In particolare, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948) riconosce, all’art. 19, ad ogni individuo il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto a non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la Legge 4 agosto 1955, n. 848) riconosce, all’art. 10, ad ogni persona il diritto di libertà di espressione, e specifica che tale diritto “comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità”.
Particolare interesse meritano, inoltre, l’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato ad Helsinki l’1 agosto 1975, ove si tracciano le linee volte a facilitare una più libera e ampia diffusione di ogni tipo di informazione per migliorare la diffusione, l’accesso e lo scambio di informazioni, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato a New York il 19 dicembre 1966 (e ratificato con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881) ove si riconosce, all’art. 19, a ciascun individuo il diritto “a non essere molestato per le proprie opinioni” e si specifica che la libertà di espressione “comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo alle frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo a sua scelta”.
Particolare rilievo riveste l’informazione nell’ambito della recente Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, predisposta nell’ambito delle Nazioni Unite nel 1989, nella quale, oltre al riconoscimento della libertà di informazione del minore (art. 13), si afferma il principio della necessaria riservatezza circa la sua personalità (artt. 8, 16) e si riconosce l’importante funzione svolta dai massa media nella formazione della personalità individuale, impegnando gli Stati aderenti ad assicurare al minore accesso alle informazioni ed ai programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale, incoraggiando in tal senso ogni opportuna iniziativa.
Il diritto a partecipare alla vita culturale ha ricevuto, solo durante l’ultima decade del ventesimo secolo, un’attenzione crescente da parte delle organizzazioni governative e non-governative, come anche dagli specialisti di diritti umani.
Esso fa parte dei diritti culturali assieme ai diritti all’identità culturale, all’istruzione, a beneficiare del progresso scientifico e delle sue applicazioni, all’eredità culturale, alla cooperazione culturale, alla libertà accademica, ai diritti delle minoranze e dei popoli indigeni.
Riflessioni e relazioni tra cultura e sviluppo sono iniziate da una serie di iniziative intraprese dal sistema delle Nazioni Unite.
Nel 1978 il Consiglio Esecutivo dell’UNESCO, con la decisione 104 EX/3.3, ha istituito una procedura speciale per l’esame di casi e domande sottoposte all’UNESCO concernenti l’esercizio di diritti umani nella sua sfera di competenza.
Il Consiglio Esecutivo non ha precisato quali diritti umani sono inclusi nei campi di competenza dell’UNESCO. In pratica, è stato accettato che i seguenti appartengono a questa categoria :
- diritto all’istruzione,
- diritto di condividere il progresso scientifico e godere dei suoi benefici,
- diritto a partecipare liberamente alla vita culturale,
- diritto all’informazione, includendo la libertà di opinione ed espressione.
Questi diritti possono implicare l’esercizio di altri, in particolare :
- il diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione,
- il diritto di ricercare, ricevere e impartire informazioni e idee attraverso qualunque mezzo e senza badare a frontiere,
- il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica,
- il diritto alla libertà di assemblea e associazione allo scopo diattività connesse con l’istruzione, la scienza, la cultura e l’informazione.
Dalla fine del ventesimo secolo, i diritti culturali formulati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sviluppati dai Patti Internazionali e altri strumenti di diritti umani, stanno ottenendo una nuova importanza. Essi sono oggi “diritti a pieni poteri”. Senza il loro riconoscimento e osservanza, senza il completamento del diritto all’identità culturale, all’istruzione o all’informazione, nemmeno possono essere garantiti la dignità umana e lo sviluppo umano, né possono essere pienamente resi effettivi altri diritti umani. Senza il riconoscimento dei diritti culturali, la pluralità culturale e la diversità non possono essere rispettate e le società democratiche non possono funzionare completamente.
 
Infine un cenno al diritto di informazione per quanto attiene l’ambiente. Una recente modifica al “Testo Unico Ambientale”, che è il riferimento legislativo quadro sulla tutela dell’acqua, suolo ed aria, ha introdotto l’articolo 3-sexies, che cita. “chiunque (…) può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale”.
 Fonti:
 Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
Comitato VIS San Marco - Marco
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