La questione che si pone non è formale ma sostanziale. Il tentativo di modificare il ricorso all'obiezione di coscienza, rimodulando applicazioni o ridefinendo le procedure di assunzione del personale sanitario, rappresenta uno snodo fondamentale nel rapporto tra cittadino e Stato.
L'obiezione di coscienza è tema eticamente sensibile, altresì snodo cruciale in ambito giuridico e per le moderne democrazie.
Nell'ambito medico, sanitario e sperimentale il nostro ordinamento giuridico consente l'obiezione di coscienza nelle seguenti normative: Legge 194/1978, art. 9 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza); egge 413/1993, art. 1 (Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale); Legge /2004, art. 16 (Normein materia di procreazione medicalmente assistita). Accanto a queste ipotesi espressamente previste e disciplinate, ci sono poi quelle definite problematiche o di controversa codificazione, come ad esempio in merito alla distribuzione da parte del farmacista dei c.d. "contraccettivi di emergenza", propagandati con le recenti formulazioni ormonali come "pillola del giorno dopo" e "pillola dei cinque giorni dopo". Ci sono poi ipotesi non codificate perché non previste da alcuna legge, ma che da più parti si richiede che siano considerate legittime anche sine lege (Mantovani F., Obiezione di coscienza tra presente e futuro. Iustitia2011;64 (2):141-156).
Il significativo numero di obiettori, in ambito sanitario ed esercente le attività ausiliari, è stato assunto da alcuni come giustificazione per voler modificare, o comunque rideclinare, il ricorso all'obiezione di coscienza. Tale progetto si manifesta con affermazioni del tutto singolari, quali ad esempio: "nel dibattito sull'obiezione di coscienza non viene quasi mai messo in discussione il principio che gli operatori sanitari possano rivendicare un diritto all'obiezione di coscienza", oppure "il buon medico non obietta".
La questione che si pone non è formale ma sostanziale. Tralasciando le riflessioni critiche che in merito potrebbero essere molteplici, si rileva preliminarmente la considerazione, di per sè assolutamente non residuale, che l'obiezione di coscienza ha fondamento costituzionale in quanto espressione della tutela che l'ordinamento costituzionale riconosce alla libertà individuale (Eusebi L., Obiezione di coscienza del professionista sanitario, in Rodotà S., Zatti P. (diretto da) Trattato di Biodiritto. Giuffrè, Milano 2011; pp.173-187). Il tentativo di modificare il ricorso all'obiezione di coscienza, rimodulando applicazioni o ridefinendo le procedure di assunzione del personale sanitario, rappresenta uno snodo fondamentale nel rapporto tra cittadino e Stato.
È evidente che anche questo tema è motivo di conflittuali contrapposizioni. A partire dall'abusato ricorso alla radicalizzazione di posizioni, come ad esempio cattolici versuslaici e viceversa. I primi qualificabili dalla posizione identitaria confessionale, i secondi da quella razionale. Un'antitesi, questa, manichea e inappropriata già alla luce di un'analisi che sia appena più accorta e argomentata. E anche il tema dell'obiezione di coscienza si vorrebbe ricondurre a una contrapposizione tra cattolici e laici. Risulta evidente, fatti salvi preconcetti e pregiudizi ideologizzati abbastanza radicati, che il dibattito sull'obiezione di coscienza così impostato non regge. Obiettare non è forma di dissenso che possa essere aggettivata o rappresentare patrimonio di una parte. L'obiezione di coscienza è inscritta nella natura di ogni uomo.
Ricordava Norberto Bobbio: "Questo diffondersi dell'indifferentismo morale si rivela nella facilità con cui si accusa di moralismo chiunque compia un timido tentativo di porre i problemi del nostro tempo risalendo ai principi primi, come "non uccidere", "non mentire", "rispetta l'altro come persona", ecc. Il porre un problema in termini morali è considerato spesso come un segno di debolezza o peggio d'insipienza. Mi riferisco soprattutto a coloro che si professano laici, ovvero non fedeli di alcuna religione, i quali con il loro sempre più incosciente rifuggire dal porre i problemi della condotta dal punto di vista morale, sembrano voler dare ragione a chi ha detto: "Se Dio non c'è, tutto è permesso". [Si è considerato il divieto dell'aborto esclusivamente dal punto di vista giuridico, intendo del diritto positivo, come se la depenalizzazione, cioè il fatto che lo Stato non intende intervenire per perseguire penalmente chi compie o aiuta a compiere l'aborto, lo avesse fatto diventare moralmente indifferente.
Come se, in altre parole, la liberalizzazione giuridica si risolvesse di per sè nella liberalizzazione morale". (Cit. in Palini A., Norberto Bobbio e il problema dell'aborto. Nuova Umanità 2008; 176(2): 237)
L'obiezione di coscienza (dal latino ob-jactare), regolamentato da leggi dello Stato, non rappresenta un atteggiamento antigiuridico di disobbedienza. Concretizza il di compiere atti, prescritti dall'ordinamento (legge positiva) ma contrari alle proprie convinzioni ovvero per motivi interiori.Il riferimento, pertanto, è all'istanza della coscienza che si fonda in leggi immutabili: impegnano la totalità della persona e non sono sottomesse a cambiamenti come le legislazioni umane.
Significativa ed eroica la storia dell'obiezione di coscienza che ha avuto la sua più conosciuta espressione letteraria in Antigone che si rifiuta di obbedire a Creonte, in nome delle leggi non scritte (agrapha dogmata) della pietà e della giustizia. Per Jacques Maritain, con Antigone s'incarna l'idea del diritto naturale, ossia la coscienza che vi è "per virtù stessa della natura umana, un ordine o una disposizione che la ragione umana può scoprire e secondo la quale la volontà umana deve agire per accordarsi a fini necessari dell‚Äôessere umano. La legge non scritta o il diritto naturale non è altro che questo". (Maritain J., I diritti dell'uomo e la legge naturale. Vita e Pensiero, Milano 1977, pp.55-57)
L'obiezione di coscienza non si limita nè si esaurisce nella semplice negazione di ossequio a una legge. Non può essere considerata semplicemente come atto negativo o mero rifiuto. Rappresenta una testimonianza (pro-testa) a favore di una verità più grande e maggiormente vincolante rispetto a quanto una legge positiva possa definire. È richiamo incessante a una fedeltà che obbliga senza riserve. È il riconoscimento di valori non riducibili ed esige la salvaguardia da penalizzazioni. È un argine all‚Äôindifferentismo morale. Riformulare o emendare l'obiezione di coscienza, anche per via procedurale, significherebbe svuotarla progressivamente nel tempo (slippery slope) fino alla inconcludenza, rubricandola come moralista e irragionevole, per tale motivo da limitare o conculcare. Difendere l‚Äôobiezione di coscienza è una risposta dovuta alla deriva culturale ed etica che vorrebbe rendere l'aborto moralmente indifferente.
Lucio Romano
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