un po' di materiale informativo sulla legge 185/90. Per ulteriori informazioni consulta i siti che ti proponiamo.“Il 29 dicembre 1999 il Governo italiano, con l'alibi dell' 'europeizzazione' del mercato e delle regole, ha presentato un Disegno di legge favorevole alle esigenze ed alle posizioni dell'industria militare ed ai 'venti' di revisione che hanno ispirato alcune proposte di modifica avanzate negli ultimi anni....
del 01 maggio 2002
In particolare, si vogliono sottrarre dall’applicazione della 185/90 le coproduzioni industriali di materiali di armamento con Paesi membri dell’UE, dell’Unione dell’Europa occidentale e della NATO, che verrebbero regolati esclusivamente da specifici accordi intergovernativi. I vari pezzi e componenti d’arma fabbricati in Italia sarebbero quindi esportati sotto la responsabilità dei partners che li hanno assemblati, in assenza di una regolamentazione internazionale adeguata e con il solo ausilio di un Codice di Condotta Europeo non vincolante, lacunoso in molti aspetti e più debole rispetto alla disciplina della 185.
Stando così le cose vi è il grave rischio di consegnare armi e soprattutto tecnologia a paesi instabili che non danno garanzia sul rispetto dei diritti umani o che potrebbero riesportarle a terzi destinatari verso cui, dall’Italia, non sarebbe possibile il trasferimento'.
(© Amnesty International)
Il disegno di legge (ddl) n.1927 introduce un nuovo tipo di autorizzazione all’esportazione: l’autorizzazione globale di progetto. Essa si applica a tutti i programmi di coproduzione intergovernativi o interindustriali di produzione, ricerca o sviluppo di materiale di armamento svolti con imprese di paesi dell’Unione Europea e della Nato. In questi casi e per ciascun programma di coproduzione, l’autorizzazione globale di coproduzione si sostituisce alle singole autorizzazioni di ciascun pezzo e componente. Per ottenerla l’operatore deve dichiarare solo “la descrizione del programma congiunto; le imprese dei paesi di destinazione o di provenienza del materiale.
Scompaiono quindi i riferimenti al numero di pezzi, al valore, al destinatario finale, alle intermediazioni finanziarie. Non è richiesto il certificato di uso finale. Le autorizzazioni globali sono inoltre esentate dai controlli bancari (art.11 del ddl che modifica art.27), certificato di arrivo a destino (art. 10 del ddl modif. art. 20 legge n. 185/90).
Per tutte le esportazioni che rientreranno all’interno dell’autorizzazione globale, non saranno applicabili i normali controlli, né il Governo, né il Parlamento saranno informati sulla destinazione finale del materiale nel caso in cui sia assemblato in un paese partner ed esportato ad un paese terzo. Al momento del rilascio dell'autorizzazione il governo (con le stesse eccezioni) si esprimerà ed applicherà i principi ed i divieti della legge solo sulla destinazione intermedia (ovvero il paese con cui si coproduce), e non sulla destinazione finale. La relazione annuale del governo al parlamento, ovviamente, non riporterà valori e destinazione finale dei materiali che ricadono all’interno dell’autorizzazione globale.
Chiara Bonaiuti (O.S.C. Ar di Ires Toscana), FI
Elisabetta Prete
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