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Capitolo 52

Il Procuratore generale del Re in Torino esige che Don Bosco domandi il Regio Exequatur per il decreto Pontificio del 1° marzo - Don Bosco acconsente a fare la domanda - Il Consiglio di Stato la respinge - Cause della negativa - Scioglimento pacifico della questione - Documenti.


Capitolo 52

da Memorie Biografiche

del 07 dicembre 2006

 

Nel 1867 il Ministro dell'Interno Urbano Rattazzi, avendo avuto notizia del decreto 23 luglio 1864, col quale la S. Sede aveva collaudata la Pia Società di S. Francesco di Sales, domandò a Don Bosco di poter vedere quell'atto pontificio. Don Bosco glielo aveva mandato, perchè si potesse asserire non aver egli fatto nulla, inconscio il Governo. Fu una semplice curiosità del Rattazzi. Infatti nè si parlò di Regio Exequatur, nè vi fu alcuna molestia.

Si è detto come le modalità della parte legale delle Costituzioni della Pia Società Salesiana fossero state consigliate a Don Bosco dal predetto Ministro.

Ma il decreto del 1° marzo 1869 che approvava la Pia Società interessò un po' più il Procuratore del Re in Torino, che intimò a Don Bosco, con minacce, di consegnargli quel Decreto che dichiarava esente dalla giurisdizione dell'Ordinario lo stabilimento da lui diretto, cioè l'Oratorio, e di presentar istanza per avere il R. Exequatur.

Come mai l'autorità politica s'interessava tanto in una cosa strettamente ecclesiastica? !

Don Bosco non tardò a soddisfare il volere del Procuratore del Re, dichiarando, che sebbene non avesse creduto necessario inviargli in antecedenza il decreto, tuttavia, ove occorresse, egli non aveva difficoltà a che si compissero le pratiche del R. Exequatur, ed anzi lo pregava ad iniziarle. In seguito, gl'inviava anche un'istanza in proposito.

Il Procuratore, dopo circa un mese e mezzo, gli rispondeva che prima di dar corso all'istanza, era necessario che presentasse anche il decreto del 19 febbraio, accennato nel decreto del 1° marzo 1869.

Il Servo di Dio rispose che non c'era alcun decreto papale in data 19 febbraio, riguardante la Pia Società di S. Francesco di Sales; ma che la data suddetta non indicava altro che il giorno in cui la causa dell'approvazione della Pia Società di S. Francesco di Sales era stata discussa e approvata dalla S. Congregazione e dal S. Padre, come è detto chiaramente nel 1° marzo.

Le pratiche intanto continuarono, ed ebbero, per conclusione, il rinvio dell'istanza a Don Bosco colla seguente nota in calce:

 

N° 40 V°. Non si fa luogo al chiesto Exequatur.

Torino, 23 novembre 1869.

Il Procuratore Generale

EULA.

 

Nello stesso tempo il Procuratore ritenne e non restituì il decreto di approvazione della Pia Società.

Ma neppure questa specie di sequestro ebbe alcuna disgustosa conseguenza, perchè il Procuratore, per interposizione di autorevole persona, desistette dalle sue pretese e Don Bosco potè godere liberamente del privilegio concessogli.

Ecco, in ordine, i documenti che abbiamo, intorno a, tale vertenza.

 

 

 

UFFICIO

DEL PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO

DI TORINO

N. 2032.

                                                          Torino, 8 giugno 1869.

 

Ill.mo e M. Rev.do sig. Teol. Giovanni Bosco

 

Venni da varie fonti assicurato, che la S. V. Ill.ma e Molto Rev.da abbia da alcuni mesi ottenuto dalla Santa Sede un Breve, con cui lo Stabilimento da Lei diretto sarebbe stato dichiarato esente dalla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano, e che Ella avrebbe già posto in esecuzione il Breve stesso.

Non essendosi siffatta provvisione presentata pel Regio Exequatur, io potrei promuovere senz'altro un procedimento penale per violazione delle disposizioni che regolano il Regio Exequatur.

Innanzi tutto però credo di rivolgermi alla S. V. Ill.ma e Molto Rev.da invitandola a presentare a questo Generale Ufficio, senza maggior indugio, il Breve di cui si tratta, insieme colla relativa domanda di Exequatur.

Attenderò in ogni caso che si compiaccia di farmi un cenno di riscontro.

Il Procuratore Generale

EULA.

 

 

10 giugno 1869.

 

Ill.mo sig. Procuratore Generale,

 

Mentre ringrazio di tutto cuore la V. S. Ill.ma per la bontà che si degna usarmi, mi affretto di mandarle non il Breve, ma il Decreto con cui la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari commenda la Pia Società di S. Francesco di Sales.

Debbo per altro notare che, appena ricevuto tale decreto, ho giudicato opportuno di consultare un accreditato avvocato, perchè mi dicesse se dovessi presentarlo al R°. Exequatur. Mi rispose che a lui sembrava di no. Perchè tutte le Congregazioni Ecclesiastiche, i cui individui conservano i diritti civili, esercitano qualche giurisdizione senza che abbiano alcuna approvazione governativa in proposito. Tanto meno, soggiunse, nel mio caso, non esercitandosi alcuna giurisdizione. Fecemi le seguenti osservazioni che varranno anche a far noto che le fonti a cui vennero attinte le notizie a V. S. Ill.ma deferite, erano inesatte.

Questo decreto riguarda per nulla allo Stabilimento di S. Francesco di Sales; ma bensì ad una Pia Società di individui che hanno il pio scopo di conservare lo spirito e le norme che l'esperienza fa conoscere vantaggiose per la coltura dei ragazzi poveri ed abbandonati, al cui vantaggio sono totalmente consecrati quelli che alla medesima intendono di ascriversi. I suoi membri, se vogliono, possono stare alle case loro e prestare l'opera loro per togliere dalle strade e dalle piazze i poveri ragazzi, a fine di avviarli alla moralità, a qualche arte o mestiere.

Codesta pia Società non esenta dalla giurisdizione dell'Ordinario, ma dipende totalmente: salva Ordinarium iurisdictione, dice il decreto.

Le regole poi sono appena lodate, ma non approvate, siccome apparisce dalle stesse parole del Decreto: Ditata ad opportunius tempus constitutionum approbatione, quae emendandae erunt, etc.

Vi è la facoltà di dare le dimissorie a quelli che accolti nelle nostre case prima dei quattordici anni, volessero poi far parte della Società, ma queste dimissorie non racchiudono alcuna giurisdizione. Qualora fosse il caso, che finora non s'è ancora dato in questa archidiocesi, il Superiore della Società dichiara semplicemente che il candidato N. N. a lui sembra istruito, di buoni costumi, esente dai difetti di irregolarità, e perciò poter essere ammesso alle Sacre Ordinazioni. Con questa dichiarazione egli si presenta dal suo Ordinario il quale, dopo essersi assicurato della scienza, moralità e di quanto ricercasi a chi vuol essere ammesso a tutti i gradi, ammette o non ammette secondochè giudicherà opportuno. Mi sembra che il Superiore di codesta Società in simili casi non eserciti giurisdizione alcuna, e che la giurisdizione sia tutta in mano dell'Ordinario.

Tuttavia nel desiderio di tenermi a qualunque legale prescrizione, se V. S. Ill.ma giudicasse che questo Decreto dovesse sottoporsi al R.° Exequatur, io la supplico a voler fare quanto occorre in proposito, che dal canto mio non mi rifiuto alla tassa, alle formalità e prescrizioni dalle vigenti leggi prescritte.

Pieno di gratitudine sui benevoli riguardi che V. S. Ill.ma si degna usarmi, confidando tuttora nella continuazione della sua bontà, ho l'alto onore di potermi professare,

Obbl.mo Servitore

Sac. Giovanni Bosco.

 

 

UFFICIO

DEL PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE D APPELLO

DI TORINO

N. 2076.

Regio Exequatur.

                                                      Torino, 13 giugno 1869.

 

 

All'Ill.mo e M. Rev.do sig. Teol. Giovanni Bosco,

 

Avendo esaminato il decreto della Santa Congregazione dei VV. e RR. statomi trasmesso dalla S. V. Ill.ma e Molto Rev.da colla pregiata sua lettera del 10 corr. mese, ho dovuto convincermi come tale provvisione debba andar soggetta al Regio Exequatur.

La prego pertanto di volerne fare la voluta dimanda, presentandola a questo Generale Ufficio stesso su carta da bollo di C.mi 50, dopo di che sarà mia cura di dare in proposito gli opportuni provvedimenti.

Il Procuratore Generale

EULA.

 

 

Torino, 16giugno 1869.

 

Onorevolissimo sig. Procuratore Generale,

 

Il Sottoscritto espone rispettosamente a V. S. Onorevolissima come nel suo desiderio di promuovere il bene della gioventù povera e pericolante, col permesso delle autorità ecclesiastiche, apriva parecchi oratorii con giardini e scuole annesse. A fine poi di provvedere assistenti e maestri che acquistassero e conservassero lo spirito e le norme che lo studio e la esperienza fanno ravvisare più opportune, formava un'Associazione di caritatevoli e zelanti individui col nome di Pia Società di S. Francesco di Sales. Ora in data 1° marzo dell'anno corrente dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari essendosi ottenuto un Decreto a favore di tale associazione, supplica V. S. a volerlo esaminare e, dove lo giudichi, sottoporlo al Regio Exequatur in conformità alle vigenti leggi.

Con gratitudine ho l'onore di professarmi,

Della S. V. Onorevolissima

Umile Ricorrente

Sac. Giovanni Bosco.

 

 

UFFICIO

DEL PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO

DI TORINO

N. 40.

                                                     Torino, il 2 agosto 1869.

 

 

All'Ill.mo e M. R. Teol. D. Giovanni Bosco,

 

Prima di provvedere sull'istanza esposta dalla S. V. Ill.ma e M. Rev.da per ottenere che sia concesso il R. Exequatur al Rescritto Pontificio del 1° marzo u. s. relativo alla Congregazione di Sacerdoti, istituita sotto il titolo di S. Francesco di Sales, mi occorrerebbe ancora di prendere visione del Decreto 19 febbraio p. p. indicato dal Rescritto stesso.

Mi rivolgo perciò alla cortesia della S. V. Ill.ma pregandola di voler far tenere siffatto decreto a questo Generale Ufficio.

Il Procuratore Generale

EULA.

 

 

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI G. G. E DEA CULTI

3°Divisione - Sezione il N° 13.258     

Firenze, il 3 ottobre 1869,

Affari di Culto

OGGETTO

Congregazione Religiosa Secolare

 

 

A S. E. il Presidente del Consiglio di Stato.

 

Relazione Ministeriale.

 

Il Procuratore Generale di Torino venne a sapere che in questa città erasi fondata una Pia Congregazione di Presbiteri, Chierici, e Laici, stretti dai soliti tre voti semplici di povertà, castità ed obbedienza, con un Generale o Rettore Maggiore, ed avente per iscopo, oltre alla propria santificazione, di attendere alla educazione temporale e spirituale dei poveri adolescenti. In somma era questa una Congregazione Regolare con vita comune e caratteri ecclesiastici.

La Santa Sede, alla quale si fece ricorso per l'approvazione della nuova fondazione, in lui Rescritto del 23 luglio 1864, disse: “Attentis litteris commendatitiis praedictorum antistitum, uti Congregationem votorum simplicium sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum iurisdictione ad praescriptum sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum, amplissimis verbis laudavit atque commendavit...  dilata  ad opportunius tempus Constitutionum approbatione ”.

Fu un Decreto questo, che approvò lo scopo dell'unione, lodò l'unione stessa, ma non volle per allora approvare le Costituzioni, forse per non parere che si volesse dar vita ad un Ente morale ecclesiastico, schivando così gli effetti della legge di soppressione: disse però differita quella approvazione a tempo più opportuno, sperando forse che un tempo abbia a venire in cui gli Ordini Religiosi possano essere riammessi nel Regno.

L'Arcivescovo di Torino lodò l'opera del Don Bosco; ma il Bosco, che voleva per tempo spiegare la giurisdizione generalizia sui Presbiteri e sui Chierici della sua Congregazione, reluttò quando l'Arcivescovo gli ordinò di mandare i Chierici al Seminario, secondo i Canoni del Concilio di Trento.

Chiese Esso allora ed ottenne dalla Santa Sede un Rescritto in data del 1° marzo ultimo, col quale venne quella Congregazione dichiarata esente dalla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano: ma tutto ciò compiutosi, il Procuratore Generale fece sapere al Bosco che tal Rescritto doveva per le leggi del Regno essere presentato all'Autorità Governativa pel Regio Exequatur .

Sebbene non di buona voglia, pure il Don Bosco aderiva all'avviso ricevuto e presentava il Rescritto al Procuratore Generale.

Da tale Rescritto E. V. rileverà, che il Don Bosco fu rivestito di giurisdizione quasi vescovile sui componenti la sua Società, in detrimento della giurisdizione dell'Ordinario Diocesano, creando così una condizione di cose nuova, in pregiudizio degli ordinamenti giurisdizionali del Regno, in fatto ecclesiastico e contraria assolutamente all'art. 14° delle istruzioni emanate dal Pontefice Benedetto XIV per la esecuzione del Concordato conchiuso col Papa Benedetto XIII, istruzione e concordato tuttora vigenti nel Regno.

Il Procuratore generale, per varie e gravi ragioni, opina che abbia a negarsi l'Exequatur a tale Rescritto, perchè volendosi anche considerare quella Congregazione una semplice unione libera di cittadini, costituitasi Essa in Sodalizio Religioso in tutte le forme ecclesiastiche, e con la vita comune, altro non è che la vera riproduzione di quelle Congregazioni abolite con la legge del 7 luglio 1866; e in altro aspetto lo stesso scopo che si propone, quello cioè dell'educazione dei giovani, potrebbe essere falsato, in quantochè gli individui di cui si compone la Congregazione, sono conosciuti per sentimenti restii e decisamente contrari al governo.

Lo scrivente, mentre non dissente dal parere del Procuratore Generale che sia da negarsi il Regio Exequatur, si onora di inviare al E. V. gli atti analoghi per le deliberazioni del Consiglio di Stato a norma del decreto 5 marzo 1863.

Pel Ministro

FERRERI.

 

 

Torino - Congregazione Religiosa di San

Francesco di Sales - Bosco Sac. Giovanni.

 

Adunanza delli 8 ottobre 1869 - N.° 793 - 5568.

 

Exequatur  al Rescritto Pontificio in data 1° marzo 1869, con cui si fa facoltà a Don Gio. Bosco, quale Capo e Rettore della Congregazione suindicata, di concedere le lettere dimissoriali per conseguire la tonsura e gli ordini minori e maggiori.

 

SEZIONE DI GRAZIA E  GIUSTIZIA

E DEI CULTI

 

La Sezione,

 

Veduta la nota del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 3 ottobre 1869, Divisione 3, Sezione I° N° 13.258, con cui si richiede l'avviso del Consiglio di Stato circa una domanda del Sac. Teol. Gio. Bosco diretta ad ottenere il Regio Exequatur ad una Provvisione Pontificia in data del 1° marzo di quest'anno, mercè la quale come Direttore di una Pia Congregazione da Lui fondata in Torino sotto il titolo di S. Francesco di Sales per l'educazione temporale e spirituale degli adolescenti, viene autorizzato per un Decennio a rilasciare le lettere dimissoriali agli alunni che sono stati o saranno accolti in qualche Collegio o Convitto della detta Congregazione dalla età di quattordici anni, e in appresso si sono o saranno ascritti a tempo debito alla Congregazione medesima, affinchè possano essere ammessi alla tonsura ed agli ordini, così minori come maggiori:

Visto il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino con tutte le carte unite,

Sentito il Relatore,

Ritenuto, che, conte appare da un certificato del Cancelliere della Corte d'Appello di Torino, non havvi decreto, o provvedimento od altro atto qualsiasi, dal quale si possa arguire che la Pia Congregazione fondata dal Sac. Teol. Gio. Bosco sia stata in qualche modo considerata come avente personalità giuridica, e che perciò non è il caso di tenerne riguardo per gli effetti della legge del 7 luglio 1866;

Atteso che la provvisione, di cui si tratta, concede al Sac. Teol. Gio. Bosco una facoltà che è esclusivamente propria degli Ordinarii, e sottrae alla legittima giurisdizione di questi gli alunni dei Collegi e convitti della Pia Congregazione di S. Francesco di Sales dal medesimo fondata e diretta:

Che con ciò viene turbato il regolare esercizio degli Ordinarii, alla cui Diocesi appartengono gli alunni dei detti Collegii e Convitti e si infrangono quelle statuizioni canoniche di che è diritto e dovere della podestà civile di promuovere ed assicurare la rigorosa osservanza;

Per questi motivi è d'avviso che il chiesto R.° Exequatur non sia concesso.

 

Visto il tenore della Relazione Ministeriale, che per non volere “ Don Bosco rivestito di giurisdizione quasi vescovile sui componenti la sua società, in detrimento della giurisdizione dell'Ordinario Diocesano, ecc. ecc. ” insinua essere la Pia Società Salesiana “ la vera riproduzione di quelle Congregazioni abolite con la legge del 7 luglio 1866 ”, non si può dubitare che qualche malevolo congiurasse ai danni di Don Bosco, servendosi di ogni mezzo, pur di vedere la sua Istituzione annientata. È facile intuire da chi mosse, forse un po' leggermente, questa manovra, e non è necessario che ne facciamo il nome. Basti il rilievo, per delineare sempre meglio le difficoltà e le lotte che dovette superare e sostenere il Venerabile per fondare la Pia Società Salesiana, e per meglio comprendere l'assistenza speciale che gli accordava ad ogni istante Maria Ausiliatrice.

 

 

 

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