Si evidenzia che potranno presentare domanda anche coloro che hanno assolto l'obbligo di leva, nella forma del servizio armato o del servizio civile, purchè in possesso dei requisiti richiesti nei relativi bandi.
del 01 gennaio 2002
Si comunica che, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, la disposizione di cui all’art. 5, comma 4 della legge 64 del 2001, che limitava l’ammissione al servizio civile volontario alle donne e ai riformati, è venuta meno.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 (entrato in vigore a seguito della conversione del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266), tutti i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, possono presentare domanda per partecipare alle selezioni di volontari da impiegare in progetti di servizio civile
Si evidenzia quindi che potranno presentare domanda anche coloro che hanno assolto l’obbligo di leva, nella forma del servizio armato o del servizio civile, purchè in possesso dei requisiti richiesti nei relativi bandi.
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